Art. 14-bis — Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.

Testo vigente dal 12 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art14bis · fonte del testo

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