Art. 13 — Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Abrogato dal 23 settembre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Abrogato dal 23 settembre 2016
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
V. titoletto.
Art. 13 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 119 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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8 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 23 settembre 2016. 376 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare... con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art13 · fonte del testo
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