Potenziamento dell'((Autorita' garante della concorrenza e del mercato)) Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e' aggiunto il seguente: "21-bis (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza) 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette ((, entro sessanta giorni,)) un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/2013

    Questione inammissibile
    14 febbraio 2013

    Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma Cost., alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto la norma censurata, che attribuisce gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, ha un perimetro ben individuato (quello, per l'appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e alle Regioni è preclusa la possibilità di impugnare le leggi statali adducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, in quanto ad esse è riconosciuta soltanto la possibilità di far valere eventuali violazioni di competenze alle Regioni medesime costituzionalmente attribuite. - V. citate sentenze n. 199/2012, n. 151/2012 e n. 80/2012.

    Art. 35 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2011 al 28 dicembre 2011. 11 parole aggiunte.

aggiunto: Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e' aggiunto il … un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emetteaggiunto: , entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art35 · fonte del testo

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