Art. 10-bis — Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta

Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilita' ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ferme restando le modalita' di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilita' ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art10bis · fonte del testo

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