Art. 3 — Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma

Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 11 febbraio 2019)), n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o ((a eccezionali flussi di presenze turistiche)). Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero e' determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. ((L'ulteriore licenza puo' essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti gia' titolari di licenza)) per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

  • a)l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
  • b)la gestione in proprio, anche secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992 ((, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo)). Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di citta' metropolitane e i comuni sede di aeroporto ((...)) sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge ((22 dicembre 2011, n. 214)), e ai principi di cui al (( numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m))), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze gia' rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 ((g/km di CO2)). Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza e' fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalita' di calcolo del medesimo, e' trasmesso all'Autorita' di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorita' si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune puo' comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo puo' essere interrotto dall'Autorita' per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge e' privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. Ai soggetti vincitori del ((concorso di cui ai commi 2 e 3)) e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 ((g/km di CO2)), da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita' ((dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi)) dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti e' altresi' riconosciuto:
  • a)ai titolari di ((licenza per l'esercizio del servizio di taxi)) che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
  • b)ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio. ((L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 e' riconosciuto)) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ((...)) «de minimis». Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 ((...)) si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilita' delle risorse presenti in bilancio derivanti ((dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi)) dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi ((dell'articolo 9, comma 2)), lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocita' commerciale ((dei servizi di taxi)), nonche' per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e gia' finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla legge n. 21 del 1992 ((...)) sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di ((licenze per l'esercizio del servizio di taxi)) e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 5-ter. Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune ((,)) entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa. 5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
  • b)all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,» ((.)) All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2023 al 10 ottobre 2023. 31 parole tolte, 60 parole aggiunte in 6 capoversi.

… comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: 10 aggiunto: 11 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, … taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a aggiunto: eccezionali flussi di presenze turistiche tolto: superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero e' determinato in … di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. tolto: Le predette licenze possono essere rilasciate aggiunto: L'ulteriore licenza puo' essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti gia' titolari di tolto: licenze aggiunto: licenza per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della …

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992aggiunto: , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del … regione, i comuni capoluogo sede di citta' metropolitane e i comuni sede di aeroporto tolto: internazionaleaggiunto: ... sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera … 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. tolto: 104 aggiunto: 214, e ai principi di cui al tolto: punto 1) della lettera m) aggiunto: numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, aggiunto: lettera m), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per … di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 tolto: di g/km di CO2. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza e' … taxi alla data di pubblicazione del bando. Ai soggetti vincitori del concorso di cui tolto: al comma aggiunto: ai commi 2 e 3 e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 tolto: di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita' dai tolto: provvedimenti aggiunto: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, …

a) ai titolari di licenza aggiunto: per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio. tolto: La misura aggiunto: L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 e' tolto: riconosciuta aggiunto: riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti tolto: in misuraaggiunto: ... «de minimis». Agli oneri di cui ai commi 4 e 5tolto: ,aggiunto: ... si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilita' delle risorse presenti in bilancio derivanti dai tolto: provvedimenti aggiunto: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, … e' stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma tolto: 1 aggiunto: 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di … di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocita' commerciale dei servizi aggiunto: di taxi, nonche' per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine … o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla legge n. 21 del 1992tolto: ,aggiunto: ... sono apportate le seguenti modificazioni:

… del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di licenze aggiunto: per l'esercizio del servizio di taxi e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in … le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comuneaggiunto: , entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del aggiunto: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza …

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,»tolto: ;aggiunto: . All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari