Art. 3 — Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente: "Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, ((i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi,)) per finalita' di accertamento e repressione dei reati. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati ((relativi al traffico telefonico)) sono conservati dal fornitore per ulteriori ((ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei delitti)) di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del ((giudice su istanza del pubblico ministero o)) del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale ((, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante)). ((4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici)). ((5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:))

  • a)prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
  • b)disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
  • c)individuare le modalita' ((di trattamento dei)) dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, ((l'utilizzazione dei dati sia consentita)) solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
  • d)indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2. 6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2004, N. 45))".

Testo vigente dal 28 febbraio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 372/2006

    Questione infondata
    14 novembre 2006

    Deve essere disposta la restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato per contrasto con gli artt. 3, 15, 97, 111 e 112 Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la materia è stata profondamente innovata dall'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con conseguente necessità di restituire gli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Art. 132 codice privacy · Art. 2 cost. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2003 al 28 febbraio 2004. 123 parole tolte, 101 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il tolto: Codice aggiunto: codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente: "Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita)aggiunto: . - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico aggiunto: telefonico sono conservati dal fornitore per tolto: trenta aggiunto: ventiquattro mesi, per finalita' di accertamento e repressione dei reati. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati aggiunto: relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori tolto: trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per aggiunto: ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, … cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato tolto: dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o aggiunto: del giudice su istanza del aggiunto: pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre … al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penaleaggiunto: , ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il tolto: pubblico ministero richiede al giudice, che decide aggiunto: giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, tolto: l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio aggiunto: se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto tolto: di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi aggiunto: delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

c) individuare le modalita' di tolto: accesso ai aggiunto: trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, tolto: l'accesso sia consentito aggiunto: l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2. 6. tolto: Le modalita' di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2004, N. 45".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;354~art3 · fonte del testo

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