Art. 2 — Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004. ((1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sette anni"))
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
