Art. 7 — Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne' consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

Testo vigente dal 29 dicembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;354~art7 · fonte del testo

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