Art. 38 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 2024, n. 95
1La L. 4 luglio 2024, n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dopo l'articolo 37 e' inserita la seguente partizione: «TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI»".
Testo vigente dal 7 luglio 2024
