Art. 58 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 2023, n. 41
2La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo "Dopo l'articolo 55 e' inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali»".
Testo vigente dal 22 aprile 2023
