Art. 22-ter — Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità

Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonche' la disponibilita' delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo e' comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta ((richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto)) contributo per la ricostruzione. ((La sopravvenuta agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si da' luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma)).

Testo vigente dal 8 ottobre 2025

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Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025. 3 parole tolte, 72 parole aggiunte.

… del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta tolto: dei medesimi aggiunto: da parte dei medesimi interessati per la concessione del tolto: medesimo aggiunto: suddetto contributo per la ricostruzione. La sopravvenuta agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione aggiunto: determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si da' luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art22ter · fonte del testo

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