Art. 2 — Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 41 della Costituzione, laddove disporrebbe il "congelamento" ovvero "il divieto di maggiorazione" delle tariffe per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore. Infatti - a parte l'erroneo e contraddittorio riferimento ai principi della sentenza n. 170 del 1984 - il rimettente, nell'ambito dell'articolata disciplina posta dalla norma censurata, non esplicita quale delle specifiche disposizioni risulti effettivamente applicabile alla fattispecie controversa nel giudizio 'a quò, con conseguente carente motivazione dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità in punto di rilevanza della questione.
Art. 2 Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche · Art. 11 cost. · Art. 41 cost.
Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 77 della Costituzione dal giudice unico del Tribunale di Roma e dal giudice unico del…
Art. 3 Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2006. 730 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 2000, N. 137. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonche' la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato". Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. 5-quater.1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. PERIODO ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 30 GIUGNO 2003 aggiunto: 7 SETTEMBRE 2005, N. tolto: 196.. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
tolto: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;
tolto: b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi. aggiunto: 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2000-03-28;70~art2 · fonte del testo
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