Corte costituzionale

Ordinanza n. 506/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.l. 70/2000
  • art. 3legge 70/2000
  • art. 2d.l. 70/2000
  • art. 32d.l. 70/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.

28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle

spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio

2000 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Chionne Brunetta ed altra e la Lloyd Adriatico S.p.a. ed altro,

iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000 e il 3 aprile 2000 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Piterna Roberto e Narizzano Marco ed

altre, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 28 marzo 2000,

n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche) per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 77 della

Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata sarebbe

stata emanata dal Governo in mancanza dei presupposti richiesti

dall'art. 77 della Costituzione per la decretazione di urgenza e

perciò "con abuso di potere";

che, sempre secondo il rimettente, la disposizione di cui si

tratta avrebbe spogliato il giudice della possibilità di valutare in

concreto le lesioni patite dai danneggiati, avrebbe introdotto un

criterio di fatto inapplicabile ed avrebbe declassato la tutela della

salute rimettendola ad una competenza amministrativa nella

determinazione dei punti di invalidità permanente;

che ad avviso del giudice a quo infine, la norma avrebbe

creato un appiattimento per la liquidazione del danno biologico da

invalidità temporanea ed avrebbe ingiustificatamente limitato la

quantificazione del danno morale;

che anche il giudice unico del tribunale di Genova, nel corso

di una causa civile di risarcimento per danno alla persona derivante

da un sinistro stradale, con ordinanza emessa il 3 aprile 2000, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

1, lettere a), b) e c), del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche);

che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe

gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione perché - per il risarcimento

dei danni di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito -

non realizzerebbe un serio ristoro economico del danno alla salute

per le lesioni di lieve entità, non consentirebbe di valutare

l'entità del danno biologico e del danno morale in rapporto ai casi

specifici, fisserebbe irrazionalmente lo stesso valore economico per

punteggi di invalidità tra l'uno ed il cinque per cento e tra il sei

ed il nove per cento, determinerebbe in modo irrisorio la misura del

danno morale collegato al c.d. "danno biologico", rispetto ai casi di

liquidazione dello stesso in caso di danno morale da reato;

che nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal

tribunale di Roma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile dal

momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge,

con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante

"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche") ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla

con altra disposizione.

Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di

legittimità costituzionale della medesima norma e vanno perciò

decise congiuntamente;

che i giudici a quibus dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l.

28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle

spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli

artt. 2, 3 e 32 e - secondo il giudice unico del tribunale di Roma -

anche l'art. 77 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la

legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha

previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche

parzialmente, la disposizione in altra norma;

che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr.

ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del

1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e

c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento

agli artt. 2, 3, 32 e 77 della Costituzione dal giudice unico del

Tribunale di Roma e dal giudice unico del tribunale di Genova con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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