E' istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto. 17 54 Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2005, n. 266

17

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 578) che "Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009".

L. 23 dicembre 2014, n. 190

54

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 176) che "Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 gennaio 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 176) che "Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art4 · fonte del testo

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