Art. 3 — Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori Residenti all'estero

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori ((, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi)) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi ((vengono)) a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi ((sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.))

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2003 al 26 novembre 2003. 2 parole tolte, 47 parole aggiunte.

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori tolto: cheaggiunto: , che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi tolto: iniziano aggiunto: vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti … diviene radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi aggiunto: sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art3 · fonte del testo

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