Art. 62-bis — Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria

Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, e' istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, ((di seguito denominata)) «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e ((il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri)), ai quali e' attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attivita' ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima. Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari e di ricerca, nonche' di organizzazioni internazionali. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale e dell'industria, di trasparenza e pubblicita' dell'attivita', nonche' di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'universita' e della ricerca, ((al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale)), sulle attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica nazionale e internazionale. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 118. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. I criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.

Testo vigente dal 10 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2025 al 10 agosto 2025. 16 parole tolte, 42 parole aggiunte.

… e' istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito tolto: anche aggiunto: denominata «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro … dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e tolto: l'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale aggiunto: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. Ai fini del rapido … per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro tolto: dello sviluppo economico e aggiunto: delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze aggiunto: e all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, sulle attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema … comunita' scientifica nazionale e internazionale. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 118. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art62bis · fonte del testo

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