Art. 105 codice antimafia — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)), del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia ((oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale)) nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)). L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 20 febbraio 2015. 28 parole aggiunte.

Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis aggiunto: e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia aggiunto: e antiterrorismo puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e aggiunto: antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia aggiunto: oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i … corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia aggiunto: e antiterrorismo. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art105 · fonte del testo

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