Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 503:
  • 01)((il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
  • 02)il comma 2 e' abrogato;))
  • 1)al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "in conformita' del parere" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere"; le parole: "salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto del principio costituzionale della liberta' di insegnamento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il predetto parere e' reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.";
  • 2)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5.";
  • b)all'articolo 506:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.";
  • 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento e' revocato di diritto.";
  • c)l'articolo 468 e' sostituito dal seguente: "Art. 468 (Trasferimento per incompatibilita' ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. 2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto".
  • c-bis)all'articolo 469:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento";
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e raggiungibilita'". Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono (( direttamente)) al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, (( fermo restando che tale modalita' di conferimento delle supplenze si applica)) nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. (( Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalita' per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.)) Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, ((...)) variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternita', nonche' quello nominato per supplenze brevi e (( che si trova in congedo di maternita' ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' alle indennita' di cui all'articolo 24 del medesimo testo unico)), sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennita' di cui al presente comma e' attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 ottobre 2007

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Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2007 al 27 ottobre 2007. 160 parole tolte, 656 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: 1)aggiunto: 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";

aggiunto: 02) il comma 2 e' abrogato;

aggiunto: 1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, …

c) tolto: all'articolo 468:

tolto: 1) la rubrica e' sostituita dalla aggiunto: l'articolo 468 e' sostituito dal seguente: "aggiunto: Art. 468 (Trasferimento per incompatibilita' ambientale tolto: e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento";

tolto: 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bisaggiunto: ). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. 2. Qualora le ragioni tolto: di urgenza di aggiunto: d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi aggiunto: e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tolto: fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docentiaggiunto: , lesivi della dignita' tolto: della persona aggiunto: delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti tolto: o del prestigio o decoro dell'amministrazione aggiunto: e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con tolto: l'esercizio della aggiunto: la funzione educativa, il dirigente scolastico tolto: puo' altresi' disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento e' immedia-tamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsiaggiunto: , nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di tolto: quindici giorni dalla sua adozione, al aggiunto: dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto".

aggiunto: c-bis) all'articolo 469:

aggiunto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionaletolto: , il quale, in via sostitutiva, puo' provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1aggiunto: . Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, tolto: il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma e' disposta aggiunto: l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento";

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: 2) il comma 2 e' abrogato;

aggiunto: 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri tolto: definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. aggiunto: di viciniorita' e raggiungibilita'". Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. … in vigore del presente decreto. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono aggiunto: direttamente al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, … 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, aggiunto: fermo restando che tale modalita' di conferimento delle supplenze si applica nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. aggiunto: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalita' per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis … legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, tolto: trasformazione,aggiunto: ... variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle istituzioni … del personale assente per motivi di maternita', nonche' quello nominato per supplenze brevi e tolto: collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971 aggiunto: che si trova in congedo di maternita' ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. tolto: 1204 aggiunto: 151, nonche' alle indennita' di cui all'articolo tolto: 17 della medesima legge aggiunto: 24 del medesimo testo unico, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-09-07;147~art2 · fonte del testo

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