Art. 3 — Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)). La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'universita' interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.
Testo vigente dal 3 agosto 2008
