(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)). La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'universita' interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.

Testo vigente dal 3 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2007 al 3 agosto 2008. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a seguito …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-09-07;147~art3 · fonte del testo

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