Art. 2 — Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola

Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".

Testo vigente dal 12 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-08-08;496~art2 · fonte del testo

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