Art. 14 — Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231

Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 485:
  • 1)al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
  • 2)al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
  • 3)il comma 4 e' abrogato;
  • 4)al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
  • b)all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
  • c)all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.». ((1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive")) Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere ((dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni)) di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)), pari a euro 1.518.396 ((per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024)), si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 14 parole tolte, 84 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023tolto: -aggiunto: / 2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni …

b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento tolto: di cui al presente capo aggiunto: del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023tolto: -aggiunto: / 2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.». aggiunto: 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere tolto: dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni aggiunto: dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023tolto: -aggiunto: /2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026aggiunto: , e a quelli aggiunto: derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023tolto: -24aggiunto: /2024, pari a euro 1.518.396 per tolto: il aggiunto: l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere tolto: dal aggiunto: dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art14 · fonte del testo

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