(( Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' abrogato. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
  • b)al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;
  • c)al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera". Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza". Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilita' previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilita' d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unita' sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera. 2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sara' determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000)) I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.

Testo vigente dal 21 luglio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1996 al 21 luglio 1996. 105 parole tolte, 569 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995aggiunto: Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. tolto: 549, e' soppresso. Dopo il primo periodo del aggiunto: 537, e' abrogato. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

aggiunto: b) al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;

aggiunto: c) al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera". Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tolto: sono inseriti i seguenti periodi: "I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali. Gli ospedali con dotazione minima inferiore ai 120 posti letto possono anche essere riconvertiti alle funzioni ospedaliere per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie ed essere a tal fine funzionalmente accorpati con altri ospedali e possono ospitare una o piu' delle funzioni precedentemente indicate. Per la realizzazione delle predette riconversioni sono utilizzati aggiunto: e' sostituito dal seguente: "5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67tolto: .".aggiunto: , che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza". Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilita' previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilita' d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unita' sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera. 2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sara' determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000 I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 dicembre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;280~art1 · fonte del testo

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