Art. 6-bis — Fondo contro l'incidentalità notturna
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)). ((3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)). Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Testo vigente dal 8 agosto 2009
