Art. 2 — Modifiche al regime di riporto delle perdite
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
- b)all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis ((del codice civile»));
- c)all'articolo 176, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Alla societa' conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la societa' beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
- d)all'articolo 177-ter:
- 1)al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
- 2)al comma 2: 2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse; 2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,». Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Testo vigente dal 2 agosto 2025
