All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico";
  • b)alla lettera c), dopo le parole: "del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", nonche' per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
  • c)alla lettera g):
  • 1)all'alinea, le parole: "alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera f)";
  • 2)al numero 2), le parole: "del numero 1) della presente lettera" sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le parole: "le somme da versare del 10 per cento" sono aggiunte le seguenti: ". L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera";
  • 3)al numero 3), le parole: "del numero 1) della presente lettera" sono sostituite dalle seguenti: "della lettera e)" e dopo le parole: "le somme da versare del 3 per cento" sono aggiunte le seguenti: ". L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera". La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.

Testo vigente dal 24 giugno 2017

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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art1ter · fonte del testo

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