Art. 10 — Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione
All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.». All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e ((di riscossione, di cui)) al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.». ((All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "in caso di mancato o di insufficiente versamento" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni".)) ((All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero")).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
