Art. 41 — Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo
A decorrere dal 1° luglio 2023, ((anche)) al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti ((che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica)), per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali ((e delle discipline sportive associate)) prevedono altresi' le modalita' e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando ((i premi)) di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
