Art. 8-ter — Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite di ((90 milioni di euro per l'anno 2026)), a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attivita' agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato ((nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026)), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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