Art. 8-bis.1 — Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti

A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art8bis1 · fonte del testo

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