Art. 8-bis.1 — Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti
A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Testo vigente dal 23 maggio 2026
