Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la somma di 32,5 milioni di euro ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro ((e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro)), previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ((per gli anni dal 2017 al 2027)). La somma di cui al periodo precedente e' cosi' ripartita: 11
- a)per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e, ((per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,)) 12 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- b)per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro ((e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia)).
- b-bis)11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1. 8 L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilita' di ottenere la mobilita' dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l'art. 25-sexies, comma 2) che "Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
11Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-novies) che al comma 1 del presente articolo le parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019".
Testo vigente dal 10 agosto 2025
