Art. 17-quinquies — Disposizioni in materia di enti locali
1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del Comune di San Salvo (Chieti)"
Testo vigente dal 1 maggio 2019
