Art. 9 — Fondo garanzia PMI
La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». ((2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"))
Testo vigente dal 6 dicembre 2017
