Art. 18-bis — Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale
All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";
- b)al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018
Testo vigente dal 6 dicembre 2017
