Art. 43-bis — Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato

L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle gia' versate nella contabilita' speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a ((10 milioni di euro)) delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a tolto: 5 aggiunto: 10 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art43bis · fonte del testo

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