Art. 14 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
  • b)al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
  • c)al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». ((In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)).

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 119 parole aggiunte.

… settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». aggiunto: In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art14 · fonte del testo

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