Art. 13 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025». ((L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.)) ((All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".)) ((All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: "per gli undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi".)) ((All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".)) ((All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025".)) ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e, al comma 454, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025,")).

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 276 parole aggiunte.

… «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025». aggiunto: L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni". All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: "per gli undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi". All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024". All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025". All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e, al comma 454, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025,".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari