Art. 5 — Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari
In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso ((indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023,)) e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalita':
- a)una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;
- b)una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:
- 1)il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;
- 2)il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;
- 3)il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- 4)il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
