Art. 8-bis — Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa
((Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attivita' sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicita' della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
- a)definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attivita' sportive della Difesa nonche' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle gia' consolidate e favorendone la piu' ampia diffusione;
- b)assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la societa' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attivita' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- c)coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
- d)definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' sportive della Difesa;
- e)coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attivita' del Consiglio internazionale dello sport militare;
- f)promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalita' nonche' attivita' sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
- g)coordina le attivita' di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalita' di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonche' i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".)) ((I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attivita' sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attivita' con personale in servizio.)) ((Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Testo vigente dal 8 agosto 2026
