Art. 13
Misure urgenti per la funzionalita' dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della societa' Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ((, armati e no, dello Stato,)) ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e ((agli articoli 24 e 57)) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche' all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;
- b)all'articolo 48, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per cui e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei ((Gruppi)) sportivi militari, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati, secondo modalita' e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».
Testo vigente dal 14 maggio 2025
