Art. 1 — Disposizioni organizzative e gestionali
Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 22 aprile 2025
