Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Dipartimento della protezione civile Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalita' connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita' di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilita' e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilita' delle stesse.

Testo vigente dal 9 febbraio 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8~art20 · fonte del testo

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