Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle universita', la specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue, fino al ((31 dicembre 2026)), con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le universita' possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, ((negli otto anni)) precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilita' e del Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita', al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 6 novembre 2025

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Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2024 al 6 novembre 2025. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue, fino al 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione … su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, tolto: nei cinque aggiunto: negli otto anni precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art6 · fonte del testo

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