[1]Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento

[2]1. In sede di prima applicazione, coloro che, ((alla data del 24 aprile 2025)), hanno superato, presso un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilita' e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. 2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. 2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 ne' sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi gia' conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si e' chiesto il riconoscimento, e' valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilita' e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita' dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilita' di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 6 novembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2024 al 6 novembre 2025. 7 parole tolte, 4 parole aggiunte.

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data tolto: di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: del 24 aprile 2025, hanno superato, presso un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari