Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». In deroga alle vigenti facolta' assunzionali, le universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ((e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026)), procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

  • a)almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • b)per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle universita' per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita' statali. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalita' di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle universita'. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gia' assegnate alle universita' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale docente e non docente ((entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027)), possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente ((e non docente)). Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle universita' statali con il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle universita'.

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 13 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

… facolta' assunzionali, le universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 aggiunto: e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai …

… n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle universita'. tolto: 1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 … non utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale docente e non docente tolto: nei termini indicati dai medesimi provvedimenti aggiunto: entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente tolto: derivanti dall'applicazione del presente articolo aggiunto: e non docente. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge … a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle universita'aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art15 · fonte del testo

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