Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al ((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER))), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso ((nella lingua italiana)) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma. La partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso ((di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER)), definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso ((di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER)), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».

Testo vigente dal 31 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2024 al 31 luglio 2024. 15 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al tolto: Sistema aggiunto: sistema nazionale di istruzione tolto: e aggiunto: ovvero che non sono in possesso tolto: delle aggiunto: di competenze linguistiche di base tolto: in lingua italiana aggiunto: nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione … disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso tolto: in aggiunto: nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle … scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso tolto: delle aggiunto: di competenze linguistiche di base tolto: in lingua italiana aggiunto: nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono … la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso tolto: delle aggiunto: di competenze linguistiche di base tolto: in lingua italiana aggiunto: nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art11 · fonte del testo

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