Art. 4 — Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente ((delle universita')) in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione ((dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)), nelle more della revisione della ((medesima legge n. 240 del 2010)), nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti ((universitari)) anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno». ((2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"))

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2024 al 28 dicembre 2024. 24 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente aggiunto: delle universita' in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo tolto: 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 aggiunto: 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. tolto: 41 aggiunto: 240, nelle more della revisione della tolto: legge 30 dicembre 2010, aggiunto: medesima legge n. 240 aggiunto: del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e … fino al 15 aprile 2026. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti aggiunto: universitari anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza … n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno». aggiunto: 2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-28;160~art4 · fonte del testo

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