Art. 3 — Impiego di un medicinale di cui non è autorizzato il commercio
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 27 maggio 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 27 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1996 al 27 maggio 1996. 77 parole tolte, 2 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'impiego di un medicinale industriale di cui non e' autorizzata l'immissione in commercio e' consentito esclusivamente:
tolto: a) su singoli pazienti, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nel rispetto delle condizioni specificate nell'articolo 4 del presente decreto;
tolto: b) nel corso di sperimentazioni cliniche effettuate in conformita' delle disposizioni previste nell'articolo 5;
tolto: c) in pazienti diversi da quelli reclutati ai fini della sperimentazione clinica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-25;161~art3 · fonte del testo
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