Art. 2 — Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 27 maggio 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 27 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1996 al 27 maggio 1996. 211 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Nel prescrivere un medicinale prodotto industrialmente, il medico deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita' di somministrazione previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'. In deroga al disposto del comma 1, in singoli casi il medico puo', sotto la sua diretta responsabilita', impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalita' di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali gia' autorizzati per quella indicazione terapeutica o per quella via o modalita' di somministrazione e purche' tale impiego sia consolidato e conforme a linee-guida o lavori pubblicati su giornali scientifici accreditati in campo internazionale. Il medico deve ottenere il consenso informato del paziente e annotare sulla cartella clinica o su apposita scheda, che e' tenuto a conservare per cinque anni, le ragioni del ricorso alla facolta' prevista dal presente comma. Per il trattamento di determinate patologie e' consentito impiegare, anche in associazione, medicinali autorizzati per il commercio con diverse indicazioni terapeutiche, o diversa via o modalita' di somministrazione, quando tale impiego sia suggerito da istituzioni o organi scientifici nazionali specificamente competenti e sia, conseguentemente, riconosciuto come idoneo con decreto del Ministro della sanita'.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-25;161~art2 · fonte del testo
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