Art. 9-bis — Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
  • b)al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017". L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.4 A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017.4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60

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Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019".

Testo vigente dal 2 luglio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/2020

    Questione infondata
    24 aprile 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell'art. 9- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è d'ostacolo all'ammissibilità delle censure che il ricorso sia promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla Regione autonoma ricorrente le disposizioni impugnate. L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, infatti, deve considerarsi non implausibile, perché le norme impugnate, là dove fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali. Nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio dell'ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017 ).

    Art. 9-bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 luglio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2019 al 2 luglio 2019. 1 parola tolta.

… presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017. tolto: 6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita … tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60

    Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art9bis · fonte del testo

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