Art. 22-quater — Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
